"Sgombero anche se ci sono minori o fragili". La svolta nelle occupazioni

Scritto il 15/09/2025
da Matteo Pesce

Un gruppo di 30 persone ha vissuto illegalmente cinque anni in una ex fabbrica. I giudici: "È lo Stato che deve occuparsi dell'emergenza abitativa, non i privati". E ora la proprietaria sarà risarcita del danno

La sentenza della Corte di Cassazione parla chiaro: "La presenza di minori o soggetti fragili, se lo sgombero è esecutivo, non può essere un limite all'esecuzione del provvedimento". La nota si riferisce al caso di una donna di Firenze proprietaria di uno stabile che è stato occupato da 30 persone tra il 2013 e il 2018. Un'odissea durata cinque anni prima che la legittima proprietaria potesse riavere il suo capannone. E ora le spetta un risarcimento pari a 183mila euro che usciranno dai conti correnti dei Ministeri.

I fatti

Nel novembre 2013 una ex fabbrica di circa 700 metri quadrati - nel capoluogo toscano - era stata occupata abusivamente da un gruppo di persone, entrate all'interno rompendo le porte. Ad aprile 2015 la Corte d'Appello di Firenze fissa la data di esecuzione di sgombero. Esecuzione rinviata più volte a causa delle continue proteste e manifestazioni organizzate dagli occupanti in cui erano presenti anche minori e persone disabili. Ad aprile 2018 la svolta. Il Comune trova nuovi alloggi per il gruppo, che solo allora acconsente allo sgombero.

La decisione

La sentenza della Cassazione chiarisce l'obbligo delle autorità "di dare incondizionata attuazione ai provvedimenti giudiziari", un obbligo che è stato affermato anche dalla nostra Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. "Non può ritenersi possibile che gli organi esecutivi operino una previa ponderazione e/o bilanciamento dei diversi interessi in gioco, neppure quando gli stessi riguardino persone prive di una abitazione" dice il verdetto - di secondo grado - chiarendo che un soggetto privato non può "farsi pesare la sussistenza di problematiche sociali, sicuramente gravi e delicate, connesse con l'emergenza abitativa, la cui soluzione è demandata agli organi dello Stato a cui i cittadini contribuiscono a livello di tassazione e sistema fiscale". Proprio nel caso delle occupazioni abusive "va cercato lo strumento per ricondurre in ogni singolo caso la riaffermazione della legalità violata in un ambito di ragionevolezza, che tenga conto di tutti gli aspetti sottesi al fenomeno" spiegano i giudici, evidenziando che dopo l’emissione di un provvedimento di sgombero "la pubblica amministrazione è tenuta ad eseguirlo, con le modalità più appropriate al caso di specie ma comunque idonee a garantirne l’attuazione in tempi ragionevoli". In questo caso la presenza di minori o soggetti fragili - persone con disabilità -

Il risarcimento

Cinque anni di ritardi che non hanno permesso alla legittima proprietaria di poter affittare o vendere - comunque di guadagnare su una cosa sua - con questo immobile. I giudici, alla richiesta di risarcimento presentata dalla donna, hanno condannato i Ministeri competenti a staccare un assegno di 283mila euro, diventati 183mila dopo la sentenza di Appello. Nella sentenza, le toghe precisano che "la pubblica amministrazione tiene una condotta illecita se ardisce sindacare l'opportunità di dare esecuzione al provvedimento". In altre parole: se da un lato è compito dello Stato garantire il diritto alla casa per i soggetti fragili, dall'altro, continua il Tribunale: "il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili è fonte di gravi tensioni sociali e di pericolose situazioni di illegalità, in quanto ogni occupazione abusiva lede non soltanto il diritto del soggetto (pubblico o privato), che è proprietario dell'immobile abusivamente occupato, ma anche l'interesse dei consociati ad una convivenza ordinata e pacifica".